La Circolare n. 7/2026 chiarisce che, ai fini dell’iscrizione nella categoria 1, possono essere utilizzati i codici EER non identificati nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti come previsti dall’allegato 1 al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 recante la disciplina sui centri di raccolta.
Possono inoltre essere utilizzati, ai fini dell’iscrizione nella categoria 4 o 5, determinati rifiuti identificati esclusivamente con i codici EER del capitolo 20, ma che, per la loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/325/SAEC-ALB/LE del 15.07.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.